Dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 36/2021 modificato e integrato ad opera del Dlgs 120/2023 che ridefinisce completamente la disciplina del lavoro sportivo, delineando in modo più chiaro la figura del lavoratore sportivo nel settore professionistico e, soprattutto, dilettantistico purché svolgano l’attività sportiva a titolo oneroso.
Sotto la condizione citata agiscono ora, secondo la precisa definizione fornita dal Decreto, atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara, sia nel settore professionistico che in quello dilettantistico.
Laddove per le società sportive, tale riforma non dovrebbe comportare grandi difficoltà di analisi e applicazione della riforma, per la società dilettantistiche specie quelle in forma Associativo l’innovazione normativa e, in molti casi, un “fatto nuovo” che va gestito adeguatamente, magari collegandolo, nell’occasione, anche a una riformulazione del proprio bilancio e ad un adeguamento strategico in base alle dimensione dell’Ente.
È soprattutto nel settore dilettantistico, poi, che la riforma prevede le principali innovazioni: oltre a definire le figure così come abbiamo visto, esse sono considerate autonome nella forma contrattuale CO.CO.CO (collaborazione coordinata continuativa), purché la prestazione oggetto del contratto non superi le 24 ore settimanali ad esclusione del tempo dedicato a manifestazioni sportive.
I compensi pagati ai CO.CO.CO sportivi sono, fiscalmente esenti fino a 15.000 euro annui, (per il 2023 la soglia va calcolata dal 1° gennaio) oltre tale soglia, il compenso sarà assoggettato a Irpef e si cumulerà con eventuali altri redditi imponibili del percettore.
Mentre sono esenti da contributi previdenziali fino a 5.000 euro annui (per il 2023 la soglia di esenzione deve essere calcolata dal 1° luglio).
Beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali e previdenziali i collaboratori a carattere amministrativo gestionale, preposti ai compiti di segreteria, tesseramento, contabilità e, comunque, agli adempimenti amministrativi, pur non rientrando nella categoria dei lavoratori sportivi.
I collaboratori sportivi sono esclusi dall’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL), in quanto tutelati da assicurazioni legate al tesseramento; mentre i collaboratori a carattere amministrativo gestionale sono tenuti all’iscrizione all’INAIL.
I dipendenti pubblici possono operare come collaboratori sportivi previa autorizzazione dal datore di lavoro pubblico.
Tutti i lavoratori che non rientrano nella definizione di “lavoratore sportivo“ (esempio custode, addetto alle pulizie e manutentore ecc.) dovranno essere inquadrati secondo le ordinarie regole dei rapporti di lavoro.
Il datore di lavoro sportivo ha poi l’obbligo di acquisire il certificato del casellario giudiziale prima di stipulare un contratto con persone da impiegare per lo svolgimento di attività che comportino il contatto diretto con minori.
Il volontario è colui che presta la sua attività in modo gratuito, spontaneo e con fini solidaristici. Possono ricevere rimborsi per spese effettivamente sostenute e rimborsate, o per spese autocertificate nei limiti di euro 150,00.
Ai lavoratori sportivi viene quindi ad applicarsi la legislazione di tutela con applicazione della previdenza per malattia, infortuni, gravidanza e maternità, permessi genitoriali, disoccupazione (con le dovute specifiche per tipologia contrattuale applicata).
Il decreto di cui sopra è oggi correlato e coordinato con la storica entrata della parola “sport” in seno al testo della Carta Costituzionale modificata all’art.33 con effetti che non riguardano la sola definizione e ridefinizione delle figure professionali, ma afferiscono anche al tema della sicurezza del lavoro in ambito sportivo da applicarsi alle figure professionali operanti in questo ambito di azione. Questo ambito di analisi va quindi correlato con il Decreto Legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro.
La riforma affronta diversi aspetti relativi all’impiego contrattuale degli operatori sportivi e presenta importanti novità per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in conformità al Decreto Legislativo 81/2008.
Tra i punti da evidenziare rientra quello del certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da un medico specializzato in medicina dello sport e obbligo di sorveglianza sanitaria attraverso un medico competente in base al livello di rischio eventualmente riscontrato.
Infine si resta in attesa di ulteriori norme che disciplineranno il lavoro dei minori per la tutela della loro salute e della loro sicurezza.
Il nostro studio è a disposizione delle società sportive professionistiche e dilettantistiche per assisterle nella gestione del rapporto di lavoro applicabile e per la rispondenza alle altre disposizioni di Legge.