Il contesto legislativo italiano offre diversi incentivi alle imprese che assumono giovani under 30 e donne svantaggiate. Questi incentivi, promossi dal Governo, mirano a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di categorie spesso svantaggiate e a promuovere la parità di genere nell’ambito occupazionale.
Nel panorama della consulenza strategica e del lavoro, emergono tematiche di rilevanza quali l’assunzione degli under 30 e l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro. Questi argomenti sono centrali nell’ambito della consulenza aziendale e della consulenza del lavoro, richiedendo un approccio professionale e attento alle normative vigenti.
Qui di seguito riassumiamo le principali opportunità e agevolazioni disponibili.
Assunzioni di Under 30: le imprese che assumono giovani under 30 con contratti a tempo indeterminato possono beneficiare di un esonero contributivo del 50% per 3 anni, fino a un massimo di 3.000 euro annui. Questo incentivo è regolamentato dall’articolo 1, comma 100 e seguenti, della Legge 205/2017, con circolare esplicativa INPS n. 40/2018.
L’autorizzazione da parte della Comunità Europea non è richiesta.
Assunzione di Donne Svantaggiate: le donne svantaggiate, definite come donne di almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi o donne disoccupate per almeno 24 mesi, possono usufruire di un decontribuzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, compreso il contributo INAIL. Questo incentivo si applica a contratti a tempo determinato fino a 12 mesi, contratti a tempo indeterminato per 18 mesi e trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati. La legge di riferimento è l’articolo 4, comma da 9 a 11, della Legge 92/2012, con circolare INPS n. 111/2013.
Anche in questo caso, l’autorizzazione della Comunità Europea non è richiesta.
Assunzione di Donne Vittime di Violenze: le donne vittime di violenze, beneficiarie di aiuti erogati dal Fondo per il reddito di libertà, possono ottenere un esonero del 100% dei contributi previdenziali fino a un massimo di 8.000 euro annui, riparametrato su base mensile. L’esonero sarà di 24 mesi per contratti a tempo indeterminato e di 12 mesi per contratti a tempo determinato. La legge di riferimento è l’articolo 105-bis del Decreto Legge n. 34/2020.
Anche in questo caso, non è richiesta l’autorizzazione della Commissione Europea.
A cura di Alessia Ricciardi, Assistant – Labor Law Department, CED Lega&Partners